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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.7.51.6. in V Commissione in sede referente riferita al C. 676

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 13/05/2013  [ apri ]
0.7.51.6.
inammissibile

  All'emendamento 7.51, alla lettera c), dopo il comma 7-ter, aggiungere, in fine, il seguente:
  7-quater. All'articolo 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modifiche e integrazioni il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
  «3-bis. Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni, gli enti locali, gli enti del Servizio sanitario nazionale e le società che abbiano i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta in house certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente; la certificazione viene rilasciata anche in relazione ai debiti fuori bilancio. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, è nominato un Commissario ad acta, con oneri a carico dell'ente debitore. La nomina è effettuata dall'Ufficio centrale del bilancio competente per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali e degli enti pubblici nazionali, o dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali periferiche, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale. La cessione dei crediti certificati avviene nel rispetto dell'articolo 117 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, fatto salvo il caso delle cessioni effettuate attraverso la piattaforma elettronica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 giugno 2012, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 ottobre 2012 che sono stipulate con scrittura privata e per le quali l'obbligo di notificazione all'amministrazione ceduta è assolto tramite comunicazione effettuata attraverso la suddetta piattaforma. Le cessioni dei crediti certificati sono efficaci e opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute qualora queste non le rifiutino entro 7 giorni dalla ricezione della loro comunicazione mediante la suddetta piattaforma elettronica. Resta ferma l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52.».

em. 7.51.
ident. 0.7.51.8.