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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.37. in V Commissione in sede referente riferita al C. 676-A

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/05/2013  [ apri ]
3.37.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. Nelle more dello svolgimento delle attività di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del 28 settembre 2012, n. 178, l'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), può presentare, entro il 30 giugno 2013, con certificazione congiunta del Presidente e del Direttore generale, un'istanza di accesso ad anticipazione di liquidità nel limite di 150 milioni di euro alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.. La Cassa può provvedere all'anticipazione, previa presentazione da parte della C.R.I di un piano di pagamenti del debito accertato anche a carico di singoli Comitati territoriali sulla base dell'ultimo consuntivo consolidato approvato e a quello relativo all'anno 2012, per fare fronte al predetto debito nonché per fronteggiare future carenze di liquidità per spese obbligatorie ed inderogabili. La C.R.I., in caso di accoglimento della richiesta di anticipazione, fornisce idonee garanzie a valere sui beni immobili di cui all'articolo 4 del suddetto decreto legislativo n. 178 del 2012. L'anticipazione è restituita sulla base di un piano di ammortamento a rate costanti comprensive di quota capitale e interessi, con durata fino ad un massimo di 30 anni. Il tasso di interesse da applicare Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è stabilito sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 13, sesto e settimo periodo del presente decreto.

I Relatori