Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Ai fini della presente legge sono associazioni di rievocazione storica, iscritte all'Albo di cui all'articolo 3, comma 1, le associazioni di promozione sociale e le organizzazioni non lucrative di utilità sociale che hanno per fine statutario la conservazione della memoria storica di un territorio, nel rispetto dei criteri fissati con decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.