Sostituirlo con il seguente:
Art. 6.
1. Le sovvenzioni di cui all'articolo 4, comma 2, sono riconosciute a valere sul Fondo per la rievocazione storica, di cui all'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in base a criteri determinati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Conseguentemente, è soppresso il secondo periodo dell'articolo 1, comma 627, della medesima legge n. 232 del 2016.
2. È altresì autorizzato il finanziamento del Fondo di cui al comma 1 di 2 milioni di euro a decorrere dal 2020. Alla copertura del relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. Il Fondo è destinato a erogare contributi alle associazioni e alle manifestazioni di rievocazione storica, per le spese relative alla loro attività, nonché alla realizzazione di pubblicazioni, di convegni e di seminari specifici sulla rievocazione storica.