stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.01.  nelle commissioni riunite V-VIII in sede referente riferita al C. 65

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2015  [ apri ]
7.01.

  Dopo l'articolo 7, inserire i seguenti:

Art. 7-bis.
(Sostegno al welfare urtano ed esercizio di funzioni comunali in forma associata).

  1. Per garantire uno sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio, io Stato, le regioni, le province, le unioni di comuni, le comunità montane e gli enti parco, per quanto di rispettiva competenza, assicurano, nei comuni di cui all'articolo 2, l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento all'ambiente, alla protezione civile, all'istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti, alla viabilità e ai servizi postali, con le modalità previste dal presente articolo.
  2. Per i fini di cui al comma 1 del presente articolo, i comuni di cui all'articolo 2, in forma associata, istituiscono centri multifunzionali nei quali concentrare la fornitura di una pluralità di servizi, quali I servizi in materia ambientale, sociale, energetica, scolastica, postale, artigianale, turistica, commerciale, di comunicazione e di sicurezza, nonché lo svolgimento di attività di volontariato e di associazionismo culturale. Le regioni e le province concorrono alle spese relative all'uso dei locali necessari all'espletamento di tali servizi.
  3. Nell'ambito delle finalità di cui al presente articolo, le regioni e le province assegnano carattere di priorità, nella definizione degli stanziamenti finanziari di propria competenza, alle iniziative finalizzate all'insediamento, nei comuni di cui all'articolo 2, di centri per la prestazione dei servizi di cui al comma 2 del presente articolo, quali istituti di ricerca, laboratori, centri culturali e sportivi.

Art. 7-ter.
(Contenuto obbligatorio del welfare urbano).

  1. Le attività finalizzate alla scuola dell'obbligo, all'attività amministrativa comunale e allo sportello di prima accoglienza sanitaria sono considerate servizi pubblici indispensabili.
  2. I progetti informatici riguardanti i comuni di cui all'articolo 2. con priorità per quelli relativi a forme associate, conformi ai requisiti prescritti dalla vigente legislazione nazionale e dell'Unione europea, hanno la precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici previsti a legislazione vigente per la realizzazione dei programmi di e-government. In tale ambito sono prioritari gli interventi di informatizzazione e di accesso alle tecnologie della comunicazione.
  3. Il Ministero dello sviluppo economico, compatibilmente con l'adeguatezza delle risorse destinate a legislazione vigente al finanziamento del servizio postale universale, individua le modalità attraverso le quali, in coerenza con le previsioni del contratto di programma, il concessionario di tale servizio ne garantisce l'espletamento nei comuni di cui all'articolo 2.
  4. L'amministrazione comunale può stipulare apposite convenzioni, d'intesa con le organizzazioni di categoria e con la società Poste italiane Spa, affinché i pagamenti su conti corrente, in particolare quelli relativi alle imposte comunali, i pagamenti dei vaglia postali nonché le altre prestazioni possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali dei comuni e delle frazioni non serviti dal servizio postale, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia.
  5. Il Presidente dei Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone un piano per i servizi sanitari destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo all'introduzione di metodi e di strumenti innovativi tali da compensare la rarefazione della presenza dei presidi ospedalieri nei citati territori a seguito dei programmi di riordino e di riorganizzazione disposti dalle regioni, nonché da garantire in ogni caso i livelli essenziali di assistenza e i livelli essenziali delle prestazioni in tali territori. Il piano è approvato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il finanziamento per la realizzazione del piano è definito nell'ambito dell'intesa con la medesima Conferenza, relativa al reparto del Fondo sanitario nazionale iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  5. In sede di revisione del sistema dei trasferimenti erariali, lo Stato tiene conto della necessità di adeguamento del reparto del Fondo sanitario nazionale in favore delle aziende sanitarie locali situate nelle aree montane e rurali, al fine di assicurare la continuità assistenziale in queste aree. A tale fine, nell'ambito dell'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto del Fondo sanitario nazionale, le quote di finanziamento pro capite delle aziende sanitarie locali situate nei comuni montani sono incrementate del 25 per cento, secondo criteri che tengono conto del contesto di dispersione territoriale della popolazione, della sua composizione per classi di età nonché della rete degli stabilimenti ospedalieri e dei servizi distrettuali presenti nel territorio. La congruità del differenziale accordato in sede di bilancio preventivo è verificata, secondo indicatori di efficienza e di efficacia, anche in sede di consuntivo.
  7. Il servizio prestato dal personale medico nell'ambito di strutture sanitarie situate nelle zone montane è valutato ai fini dell'articolo 8, comma 2-bis, decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.