Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:
Art. 6-bis.
(Incentivi alla produzione agricola e zootecnica).
1. È istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo con una dotazione pari a 20 milioni di euro destinato all'acquisizione di terreni e dei relativi manufatti aziendali abbandonati o non utilizzati presenti nel territorio comunale.
2. Le regioni, anche avvalendosi dei fondi dell'Unione europea, definiscono nei bilanci annuale e pluriennale le agevolazioni fiscali e le somme da destinare all'incentivazione delle produzioni agricole locali.
3. Al fine di cui al comma 2, le regioni individuano appositi distretti per lo sviluppo della produzione agricola e zootecnica locale e al recupero dei terreni agricoli incolti o non produttivi.