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Legislatura XVII

Proposta emendativa 21.04.  nelle commissioni riunite V-VIII in sede referente riferita al C. 65

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2015  [ apri ]
21.04.

  Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

Art. 21-bis.

  1. A decorrere dall'anno 2015 i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti ed i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti, ai fini del loro concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica devono raggiungere l'equilibrio di parte corrente e rispettare un limite all'indebitamento stabilito con decreto del ministero dell'economia e delle finanze previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti che disciplinano il concorso dei Comuni inferiori ai 5000 abitanti al Patto di stabilità interno in modo difforme dal presente comma.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle misure di cui al comma 1.