Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:
Art. 10-bis.
(Agevolazioni fiscali).
1. Le attività agricole, artigianali e commerciali situate nei comuni e nelle frazioni di cui all'articolo 2 sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
2. Per gli immobili di proprietà privata situati nei comuni e nelle frazioni di cui all'articolo 2 e destinati ad attività artigianali e commerciali si applicano le seguenti agevolazioni:
a) la riduzione del 50 per cento della normale aliquota dell'imposta di registro sui trasferimenti immobiliari;
b) la deducibilità dall'IRPEF e dall'IRES delle spese sostenute per le opere di manutenzione, di restauro e di ristrutturazione;
c) la riduzione al 25 percento dell'imposta unica comunale.