Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Piani di recupero urbanistico degli aggregati storici).
1. I comuni redigono i piani di recupero urbanistico degli aggregati storici ai sensi dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.
2. 1 piani di recupero di cui al comma 1 tengono prioritariamente conto della riqualificazione del sistema di accessibilità e di sosta nonché della qualità degli spazi pubblici.
3. 1 piani di recupero di cui al comma 1 sono approvati dal comune, di concerto con la regione e previo parere vincolante delle soprintendenze regionali competenti per i beni archeologici e storici.