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Legislatura XVII

Proposta emendativa 15.04.  nelle commissioni riunite V-VIII in sede referente riferita al C. 65

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 14/04/2015  [ apri ]
15.04.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Piani di recupero urbanistico degli aggregati storici).

  1. I comuni redigono i piani di recupero urbanistico degli aggregati storici ai sensi dell'articolo 28 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni.
  2. 1 piani di recupero di cui al comma 1 tengono prioritariamente conto della riqualificazione del sistema di accessibilità e di sosta nonché della qualità degli spazi pubblici.
  3. 1 piani di recupero di cui al comma 1 sono approvati dal comune, di concerto con la regione e previo parere vincolante delle soprintendenze regionali competenti per i beni archeologici e storici.