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Legislatura XVII

Proposta emendativa 10.10.  nelle commissioni riunite V-VIII in sede referente riferita al C. 65

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 27/07/2016  [ apri ]
10.10.
approvato

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. I piccoli comuni, anche allo scopo di incentivare una maggiore sostenibilità ambientale, possono promuovere, anche in forma associata, il consumo e la commercializzazione dei prodotti agricoli ed alimentari provenienti da filiera corta e dei prodotti agricoli ed alimentari a chilometro utile, di cui al comma 2, favorendone l'impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica.
  2. Ai fini e per gli effetti della presente legge:
   a) per prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, si intende i prodotti agricoli e alimentari provenienti da una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori;
   b) per prodotti agricoli e alimentari a chilometro utile, si intende i prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed i prodotti alimentari di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, provenienti dal luogo di produzione o dal luogo di coltivazione ed allevamento della materia prima agricola primaria utilizzata nella trasformazione dei prodotti posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita, o quelli per i quali è dimostrato un limitato apporto delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto calcolato dalla fase di produzione fino al momento del consumo finale. Ai fini della dimostrazione del limitato apporto delle emissioni inquinanti le regioni e le province autonome stabiliscono i criteri ed i parametri che i produttori agricoli ed agroalimentari devono osservare per attestare il possesso di tali requisiti da parte delle relative produzioni a chilometro utile.

  Conseguentemente:
   al comma 4 sostituire le parole: lettere b) e c) con le seguenti: lettere a) e b);
   sostituire l'articolo 11 con il seguente:

Art. 11.
(Mercati dei prodotti agricoli ed agroalimentari provenienti da filiera corta e a chilometro utile).

  1. I comuni, nell'ambito del proprio territorio, sulla base delle disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome, destinano specifiche aree per la realizzazione dei mercati agricoli di vendita diretta ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007.
  2. Nei mercati istituiti o autorizzati ai sensi del comma 1, i comuni, sulla base delle disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome, riservano prioritariamente i posteggi agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta di prodotti agricoli, di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a) e b) della presente legge.
  3. Al fine di favorire il consumo e la commercializzazione dei prodotti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a) e b) della presente legge, sulla base delle disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome, le strutture commerciali destinano alla vendita di tali prodotti una congrua percentuale, in termini di valore, della produzione agricola annualmente acquistata. A tal fine è assicurato uno spazio appositamente dedicato e allestito in modo da rendere adeguatamente visibili e identificabili le caratteristiche dei medesimi prodotti.
  4. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà per gli imprenditori agricoli di svolgere l'attività di vendita diretta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni ed integrazioni.

I Relatori