Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di finanza locale).
1. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «I comuni istituiti in seguito a tutti i processi di fusione previsti dalla legge che hanno concluso tali processi a decorrere dall'anno 2011 sono tenuti al rispetto degli equilibri di cui al comma 710 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dal quinto anno successivo a quello della realizzazione della fusione. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, pari a 10,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a 14,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede:
a) quanto a 10,6 milioni di euro per il 2016 mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni;
b) quanto a 10,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 14,7 milioni di euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».