stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.01.  nelle commissioni riunite V-VIII in sede referente riferita al C. 65

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 08/06/2016  [ apri ]
11.01.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali nei comuni di montagna).

  1. L'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 è sostituito dal seguente: Art. 16 – 1. Imprenditori agricoli che svolgono un'attività commerciale, di servizio, artigianale o professionale in zone montane, con un volume d'affari inferiore a euro 60.000, possono determinare il reddito d'impresa o di lavoro autonomo applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento a ai fini dell'imposta sul valore aggiunto possono determinare l'imposta riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.
  2. La rivendita di beni, acquistati da altri imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e per un importo non superiore a 5.000 euro per ogni anno, effettuata da imprenditori agricoli costituisce attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e si considera produttiva di reddito agrario.