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Legislatura XVII

Proposta emendativa 23.02.  nelle commissioni riunite V-VIII in sede referente riferita al C. 65

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2015  [ apri ]
23.02.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Modifica della legge 31 gennaio 1994, n. 97, in materia di assunzioni a tempo parziale nei comuni di montagna).

  1. All'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, dopo le parole: «dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,» aggiungere le seguenti: «in forma intermittente, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,».
   b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  «3-bis. Ai coltivatori diretti assunti ai sensi del primo comma spetta il raddoppio della quota parte datoriale alla contribuzione dovuta al fondo pensione complementare prevista del relativo contratto collettivo applicato in azienda.»