Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:
Art. 23-bis.
(Modifica della legge 31 gennaio 1994, n. 97, in materia di assunzioni a tempo parziale nei comuni di montagna).
1. All'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: «dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,» aggiungere le seguenti: «in forma intermittente, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,».
b) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
«3-bis. Ai coltivatori diretti assunti ai sensi del primo comma spetta il raddoppio della quota parte datoriale alla contribuzione dovuta al fondo pensione complementare prevista del relativo contratto collettivo applicato in azienda.»