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Legislatura XVII

Proposta emendativa 14.01.  nelle commissioni riunite V-VIII in sede referente riferita al C. 65

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2015  [ apri ]
14.01.

  Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

Art. 14-bis.
(Partecipazioni societarie strategiche dei comuni montani con popolazione pari o inferiori a 5.000 abitanti).

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al comma 551 sono aggiunti infine i seguenti periodi: «In alternativa a quanto stabilito al presente comma e dal comma 552, i comuni montani con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 riportano un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, può approvare, entro il 30 giugno 2015, un piano di rientro ovvero di razionalizzazione degli stessi soggetti, avente la durata massima di quattro anni. Nel caso in cui per due anni consecutivi i soggetti di cui al periodo precedente, si scostano in senso peggiorativo dai parametri definiti nel piano di rientro ovvero di razionalizzazione, l'ente socio applica le disposizioni sull'accantonamento di cui al presente comma.