stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.013. in Assemblea riferita al C. 65-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/09/2016  [ apri ]
9.013.(testo modificato nel corso della seduta)
approvato

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Diffusione della stampa quotidiana).

  1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la stipulazione di un'intesa tra il Governo, l'Associazione nazionale dei comuni italiani, la Federazione italiana editori giornali e i rappresentanti delle agenzie di distribuzione della stampa quotidiana, al fine di adottare le iniziative necessarie affinché la distribuzione dei quotidiani sia assicurata anche nei piccoli comuni.

9.013.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è adottata una intesa tra Governo, Anci, Fieg e rappresentanti delle aziende di distribuzione, al fine di assicurare anche nei piccoli comuni la vendita dei quotidiani.