stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.02. in Assemblea riferita al C. 65-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/09/2016  [ apri ]
6.02.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Recupero e valorizzazione dei cammini storici).

  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono il valore storico, culturale o testimoniale dei cammini storici integrati nel territorio e nel paesaggio e, al fine di provvedere alla loro tutela e conservazione, emanano norme preordinate alla loro individuazione e disciplina d'uso.
  2. I percorsi viari individuati ai sensi del presente articolo sono organizzati in percorsi a rete destinati ad accogliere il flusso di traffico turistico, ad uso esclusivo o prevalente a piedi, in bicicletta o, in ogni caso, con modalità di trasporto a basso impatto ambientale.
  3. I percorsi viari sono ristrutturati al fine di consentire la continuità, anche mediante la realizzazione di varianti nei casi di incompatibilità della tutela con le funzioni di traffico.
  4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, il catasto regionale dei cammini storici di interesse paesaggistico, storico, ambientale o testimoniale che raccoglie la documentazione ottenuta da tutti gli strumenti di ricognizione utili alla mappatura della rete viaria. La documentazione è acquisita per tutte le strade del territorio regionale o delle province autonome, è referenziata geograficamente con riferimento alla carta tecnica regionale e della provincia autonoma ed è integralmente informatizzata.
  5. La documentazione di cui al comma 4 è utilizzata per la predisposizione di strumenti informativi di carattere turistico-promozionale, cartacei, quali cartine sentieristiche, oppure informatici.
  6. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante le risorse di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.