5.3.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Allo scopo di consentire la piena utilizzazione del patrimonio immobiliare pubblico anche ai fini del risparmio dei cespiti passivi, i comuni redigono l'elenco, specificandone dimensioni e caratteristiche tipologiche, del patrimonio immobiliare comunale e degli immobili appartenenti al demanio collettivo presenti nel territorio.
1-ter. I comuni redigono altresì l'elenco, specificandone dimensioni e caratteristiche tipologiche, del patrimonio immobiliare pubblico appartenente allo Stato o ad altri enti pubblici, compreso il patrimonio immobiliare sequestrato alle organizzazioni criminali.
1-quater. Sulla base degli elenchi di cui ai commi 1-bis e 1-ter, i comuni redigono il piano di piena utilizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e collettivo, indicando gli usi necessari per soddisfare le esigenze di interesse pubblico, per la soluzione dei casi di disagio abitativo o per il sostegno delle attività imprenditoriali giovanili che operino per la valorizzazione e la promozione del territorio e dei suoi prodotti. Ai fini del presente comma, gli immobili da destinare alle attività produttive devono essere assegnati con bando di evidenza pubblica a imprese giovanili, anche di nuova costituzione, operanti nel territorio comunale o nei territori limitrofi.
1-quinquies. I comuni redigono un piano di riordino fondiario relativo ai terreni agricoli di proprietà pubblica incolti al fine di stipulare convenzioni con le imprese agricole locali al fine di contrastare l'abbandono dei medesimi.
Terzoni Patrizia,
D'Incà Federico,
Dadone Fabiana,
Busto Mirko,
Daga Federica,
De Rosa Massimo Felice,
Mannino Claudia,
Micillo Salvatore,
Vignaroli Stefano,
Zolezzi Alberto,
Castelli Laura,
Caso Vincenzo,
Cariello Francesco,
Brugnerotto Marco,
Sorial Girgis Giorgio