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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.050. in Assemblea riferita al C. 65-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/09/2016  [ apri ]
5.050.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere i seguenti:

Art. 5-bis.
(Utilizzo dei terreni abbandonati o incolti).

  1. Al fine di favorire il recupero delle aree montane abbandonate, ridurre il degrado ambientale, salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, limitare gli incendi boschivi, favorire un nuovo assetto del territorio attraverso la valorizzazione delle attività agro-forestali, le regioni, in attuazione dei principi fissati dalla legge 4 agosto 1978, n. 440, assumono iniziative volte alla valorizzazione delle terre agricole e forestali incolte.
  2. I comuni montani o parzialmente montani, per attuare le iniziative di cui al comma 1, possono predisporre un «piano di recupero dei terreni abbandonati o incolti» della validità massima di anni dieci, rinnovabile.
  3. Si considerano abbandonati o incolti i terreni agricoli che non siano stati destinati ad uso produttivo da almeno tre anni ed i terreni boscati catastalmente individuati come pascoli, prati o seminativi, a esclusione dei terreni oggetto di impegni derivanti dalla normativa europea e di quelli espressamente indicati dalla normativa vigente. Sono altresì, considerati terreni abbandonati quelli rimboschiti artificialmente sui quali non siano stati attuati negli ultimi quindici anni interventi colturali di sfoltimento o di diradamento.
  4. Il piano è costituito da una relazione generale di inquadramento comprendente anche le tipologie degli interventi idonei al recupero dei terreni abbandonati o incolti, da cartografie su base catastale e dall'elenco dei proprietari dei terreni individuati come abbandonati o incolti.
  5. Il piano adottato ai sensi del comma 2 è depositato presso la segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.
  Del deposito è data notizia con avviso pubblicato all'albo pretorio comunale e mediante ampia diffusione per il tramite del sito internet comunale.
  6. Entro il periodo del deposito i proprietari dei terreni o gli altri aventi diritto possono presentare opposizione o assumere l'impegno a realizzare gli interventi previsti dal piano.
  7. Sulla base delle opposizioni o degli impegni assunti dai proprietari o dagli altri aventi diritto il comune si pronunzia definitivamente e con deliberazione del consiglio comunale approva il piano.
  8. L'approvazione del piano consente al comune l'occupazione temporanea e non onerosa dei terreni per il periodo di validità del piano.
  9. Il comune provvede all'effettuazione degli interventi di recupero dei terreni abbandonati o incolti assegnandoli, per il periodo di validità del piano, in ordine prioritario ai seguenti soggetti che ne facciano richiesta:
   a) agli imprenditori agricoli singoli o associati e alle imprese boschive;
   b) alle associazioni fondiarie di cui alla presente legge, anche temporanee, tra proprietari o ai consorzi forestali privati;
   c) ai confinanti;
   d) ad altri richiedenti singoli o associati, con priorità ai residenti nel territorio comunale.

  10. Il comune può realizzare direttamente gli interventi sulle aree non richieste.
  11. Gli interventi devono essere eseguiti secondo la buona pratica agricola o forestale nel rispetto della vocazione produttiva del fondo. Spetta al comune, o all'Unione dei comuni montani delegata, il compito di vigilanza sul corretto adempimento del piano. Qualora l'assegnatario non utilizzi i terreni concessi nei tempi previsti o attui modalità di coltivazione non conformi alla corretta tecnica agraria e forestale, il comune provvede alla revoca dell'assegnazione entro quindici giorni dall'accertamento.
  12. Il comune e gli assegnatari dei fondi possono beneficiare dei contributi previsti dalle norme regionali, nazionali ed europee relative alle misure agro-ambientali e forestali.
  13. Sulle aree agricole, inserite nei «piani di recupero di terreni abbandonati o incolti» possono essere finanziati progetti di ricomposizione fondiaria attuati su iniziativa degli enti pubblici, di altri soggetti pubblici e privati o dei consorzi privati.
  14. Le regioni possono finanziare, con appositi provvedimenti, la redazione del piano di recupero dei terreni abbandonati o incolti.

Art. 5-ter.
(Promozione del razionale utilizzo del suolo agricolo montano).

  1. I piccoli comuni dei territori rurali e montani promuovono il razionale utilizzo del suolo agricolo attraverso il rilancio delle attività agro-silvo-pastorali, il recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni agricoli abbandonati o incolti.
  2. Le regioni riconoscono nell'associazionismo fondiario uno strumento per il miglioramento dei fondi e la ricostituzione di unità di coltivazione produttive ed economicamente sostenibili che possono favorire l'occupazione, il consolidamento e la costituzione di nuove imprese agricole.
  3. La gestione associata di piccole proprietà terriere secondo le buone pratiche agricole consente ai proprietari di valorizzare il loro patrimonio, ha funzione di tutela ambientale e paesaggistica, concorre all'applicazione delle misure di lotta obbligatoria degli organismi nocivi ai vegetali, previene i rischi idrogeologici e di incendio.

Art. 5-quater.
(Associazioni fondiarie).

  1. Le regioni, con proprie leggi, disciplinano l'istituzione e il funzionamento delle associazioni fondiarie, alle quali, nel rispetto ed in attuazione del principio di sussidiarietà, riconoscono un ruolo prevalente sul territorio ai fini della gestione collettiva ed economica dei terreni agricoli e forestali.
  2. L'associazione fondiaria è costituita tra i proprietari dei terreni pubblici o privati con lo scopo di raggruppare terreni agricoli e boschi, in attualità di gestione, abbandonati o incolti, per consentirne un uso economicamente sostenibile e produttivo.
  3. L'ordinamento delle associazioni fondiarie è disciplinato dai relativi statuti nel rispetto delle norme previste dal codice civile e dalle disposizioni speciali vigenti in materia.
  4. Le attività di gestione dei terreni conferiti all'associazione fondiaria devono essere effettuate nel rispetto delle buone pratiche agricole, degli equilibri idrogeologici, della salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio e della economicità ed efficienza della gestione stessa.
  5. Le associazioni fondiarie possono avvalersi per la conduzione delle proprietà fondiarie conferite di uno o più gestori.
  6. Ogni associato conserva la proprietà dei suoi beni che non sono usucapibili e può recedere dalla sua adesione nel rispetto dei vincoli temporali contrattuali in essere tra l'associazione fondiaria e i gestori di cui al comma 5 e fatti salvi i vincoli di destinazione d'uso.
  7. Presso ciascun ente di associazione fondiaria è istituito un elenco delle proprietà associate dove sono registrati i titolari di diritti reali di godimento e di rapporti contrattuali.
  8. Le diverse superfici inserite nell'elenco di cui al comma 7 sono classificate in funzione delle caratteristiche del suolo, del soprassuolo e dello stato delle opere di miglioramento fondiario presenti ovvero della reddittività esistente al momento dell'adesione all'associazione fondiaria, per definire l'effettivo valore agronomico o forestale dei terreni concessi.
  9. Le associazioni fondiarie possono acquisire la personalità giuridica mediante riconoscimento con delibera della Giunta regionale che verificata la conformità degli statuti e delle loro modifiche con le disposizioni della presente legge, li approva e ne autorizza la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione.
  10. Le associazioni fondiarie riconosciute ai sensi del comma 9 hanno natura giuridica di ente privato di interesse pubblico.

Art. 5-quinquies.
(Attività di promozione delle associazioni fondiarie da parte dei comuni).

  1. I comuni, ai fini della presente legge, promuovono ogni idonea iniziativa volta a suscitare fra i proprietari dei terreni una cultura associativa, offrendo adeguato supporto informativo e tecnico avvalendosi anche delle risorse di cui ai Programmi di Sviluppo Rurali (PSR) dell'Unione Europea.

Art. 5-sexies.
(Funzioni).

  1. Alle associazioni fondiarie di cui al comma 9 dell'articolo 5-quater, competono le seguenti funzioni:
   a) gestione associata delle proprietà conferite dai soci o assegnate;
   b) redazione e attuazione del piano di gestione al fine di individuare le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi di produzione agricola e forestale, di conservazione dell'ambiente e del paesaggio;
   c) partecipazione, in accordo con le unioni dei comuni o i comuni, all'individuazione dei terreni silenti e al loro recupero produttivo ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440;
   d) manutenzione ordinaria e straordinaria dei fondi e delle opere di miglioramento fondiario.