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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.5. in Assemblea riferita al C. 65-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/09/2016  [ apri ]
4.5.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I comuni e le unioni di comuni di cui al comma 1 possono, altresì, promuovere la valorizzazione dei «centri commerciali naturali» e la rivitalizzazione economica degli «aggregati commerciali urbani». La valorizzazione dei «centri commerciali naturali» e la rivitalizzazione economica degli «aggregati commerciali urbani» consistono nel favorire, anche mediante gli interventi di cui al comma 2, la costituzione di uno o più insiemi organizzati, anche in forme societarie, di esercizi commerciali, strutture ricettive, attività artigianali e di servizio, che insistono nei centri storici di cui al comma 1, in cui si concentra un'offerta di prodotti, servizi ed attività da parte di una pluralità di soggetti, con particolare riferimento alla valorizzazione, alla distribuzione, alla commercializzazione delle produzioni tipiche locali, nonché allo svolgimento di funzioni informative per la promozione turistica e culturale del territorio.