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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.050. in Assemblea riferita al C. 65-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/09/2016  [ apri ]
3.050.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Per i residenti nei piccoli comuni in unità abitative non allacciate ad alcuna rete di distribuzione di gas, è prevista la detraibilità del 19 per cento delle spese relative all'acquisto di pellet per il riscaldamento, entro un limite di spesa annua di 800 euro e con franchigia di 100 euro.
  2. Al relativo onere, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede:
   a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo relativo alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
   b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondo di riserva e speciali »della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.