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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.04. in Assemblea riferita al C. 65-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/09/2016  [ apri ]
3.04.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Agevolazioni piccola proprietà contadina).

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.  25, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:
  «4-ter. Le agevolazioni previste dal comma precedente si applicano altresì agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, posti in essere a favore di un titolare di impresa agricola qualora un suo familiare coadiuvante sia iscritto nella gestione previdenziale dei coltivatori diretti e IAP.».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 1 milione di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.