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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.54. in Assemblea riferita al C. 65-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/09/2016  [ apri ]
2.54.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  3. Nell'ambito della valutazione e dell'approvazione di progetti di Servizio civile nazionale, il Dipartimento della gioventù e del Servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura che per ogni bando almeno il 10 per cento dei progetti individuati come finanziabili debba essere realizzato in piccoli comuni inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge e che per tali progetti, nella successiva fase di selezione dei volontari, la residenza e il domicilio nel comune in cui è realizzato il progetto costituiscono titolo preferenziale.