Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di comunicazione aggiungere le seguenti:, di giustizia.
Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Nel caso di convenzione tra comuni, i tre quarti dei quali rientranti nella tipologia di cui all'articolo 2, comma 1 della presente legge, finalizzata al mantenimento sul loro territorio dell'Ufficio del giudice di pace, con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definita una quota di entrate, per contributi unificati, diritti di copia, pene e spese di giustizia, derivanti dalle cause trattate in quell'Ufficio, che viene trattenuta dal comune capofila per il pagamento delle spese di mantenimento e gestione dell'Ufficio stesso e del suo personale.