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Legislatura XVII

Proposta emendativa 16.7.  nelle commissioni riunite V-VIII in sede referente riferita al C. 65

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2015  [ apri ]
16.7.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Le derivazioni e captazioni di acqua pubblica per usi idropotabili di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, sono concesse in via prioritaria agli enti di governo dell'ambito, di cui alla parte terza del D.Lgs. 152/06, costituiti da almeno uno dei Comuni di cui all'articolo 2 della presente legge, all'interno dei quali ricadono, anche parzialmente, le acque derivate e captate. Tali concessioni possono eventualmente essere rilasciate anche in modalità cointestata con altri enti di governo d'ambito interferenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano in uso prevalente la risorsa idrica captata a scopi idropotabili. Contestualmente all'emanazione del provvedimento concessorio, le Regioni definiscono la relativa convenzione che regolerà i diversi usi assentiti, l'uso comune di infrastrutture e i trasferimenti di acqua da un ambito all'altro, dando immediata attuazione all'articolo 163, comma 2 del D.Lgs. 152/06 e al pagamento dei corrispettivi per il trasferimento della risorsa da un ambito all'altro, determinati secondo le disposizioni del D.P.C.M. 4 marzo 1996 e comprensivi delle somme non ancora versate dalle Autorità di governo d'ambito e dai gestori in base alle disposizioni previgenti.