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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.2. in Assemblea riferita al C. 65-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/09/2016  [ apri ]
13.2.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4. Nei limiti delle risorse di cui al comma 7, le regioni d'intesa con gli enti locali interessati, per far fronte a condizioni di disagio, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione, possono stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per finanziare il mantenimento in attività, in deroga a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.  81, degli istituti scolastici statali aventi sede nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge, che dovrebbero essere chiusi o accorpati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Lo Stato assicura con risorse proprie la dotazione organica del personale docente e Ata necessaria. L'organico delle scuole site nei Comuni montani è aggiornato periodicamente in base al numero delle iscrizioni calcolate nell'arco di almeno tre anni consecutivi. Nelle scuole insistenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti dai commi 1 e 2 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, e comunque al di sotto di 10. Le pluriclassi insistenti nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge, sono costituite da non meno di 8 e non più di 12 alunni.
  5. In deroga alla procedura di cui all'articolo 17, commi 20 e 21, della legge 15 maggio 1997, n.  127, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono cedere a titolo gratuito a istituzioni scolastiche insistenti nei comuni di cui all'articolo 1 della presente legge personal computer o altre apparecchiature informatiche, quando sia trascorso almeno un anno dal loro acquisto. Le cessioni sono effettuate prioritariamente in favore delle istituzioni scolastiche insistenti in aree montane o svantaggiate. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca destina agli istituti scolastici un finanziamento per l'acquisto di sussidi didattici e per l'installazione di nuove tecnologie informatiche e telematiche da destinare alle scuole dei piccoli Comuni e dei territori montani e rurali.
  6. Lo Stato, con appositi contributi, copre i costi aggiuntivi per gli studenti dei comuni montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), legati all'accesso agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, quando le relative sedi non sono collegate da servizi pubblici con il comune di residenza o sono necessari tempi di viaggio molto rilevanti.
  7. Al finanziamento delle disposizioni di cui ai precedenti commi si provvede nel limite di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.