Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis. – (Esenzione dal controllo di gestione e dalla redazione del conto economico e del conto del patrimonio). – 1. All'articolo 196, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «gli enti locali» sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,».
2. Gli articoli 229 e 230 del citato Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali non si applicano ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.