Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis. – (Procedure di semplificazione nell'acquisto di immobili) – 1. Per le acquisizioni di immobili di cui alla presente legge non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-ter del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni e i passaggi di proprietà si perfezionano con la procedura di cui all'articolo 31, commi 21 e 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.