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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.063. in Assemblea riferita al C. 65-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/09/2016  [ apri ]
13.063.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
  Art. 13-bis.
(Armonizzazione contabile. Semplificazione per i comuni con meno di 5.000 abitanti).

  1. All'articolo 170 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione.».

  2. All'articolo 1, comma 711 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo periodo, dopo le parole: «limitatamente all'anno 2016» sono aggiunte le seguenti: «2017 e 2018».
  3. Gli articoli 4 e 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono abrogati.
  4. Gli articoli 10, 13 comma 6, lettere b) e c), 14, comma 3 e 15, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, non si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.
  5. All'articolo 1, comma 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dopo le parole: «ivi compreso il personale di cui al comma 558» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a cinque e/o che rispettino il rapporto dipendenti/popolazione previsto dal DM 24 luglio 2014».
  6. I termini per l'associazionismo di cui all'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e successive modificazioni e integrazioni, convertito con legge del 14 settembre 2011, n. 148, in materia di unioni e convenzioni per i piccoli comuni sono sospesi.