Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis. – (Vincoli all'acquisto di immobili). – 1. All'articolo 12, comma 1-ter, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «gli enti territoriali e» sono soppresse.