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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.050. in Assemblea riferita al C. 65-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/09/2016  [ apri ]
13.050.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
  Art. 13-bis. – 1. A decorrere dall'anno 2017 e limitatamente agli anni in cui beneficiano del contributo straordinario dello Stato per la fusione, i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti ai fini del loro concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica devono raggiungere l'equilibrio di parte corrente e rispettare un limite all'indebitamento stabilito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle misure di cui al comma 1.