Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis. – (Misure di semplificazione in materia di acquisizione al patrimonio comunale). – 1. Per le acquisizioni di cui agli articoli 3, comma 3, lettere d) ed e), 5 e 6 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. La registrazione, trascrizione e voltura catastale del provvedimento di acquisizione al demanio comunale avvengono a titolo gratuito.