Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis. – (Armonizzazione contabile. Semplificazione per i comuni con meno di 5.000 abitanti). – 1. All'articolo 170 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione.».
2. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello.».