Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis. – (Esenzione dell'obbligo di affidare il servizio di tesoreria mediante gara). – 1. All'articolo 210 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorso a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli.».