Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis.
(Modifica alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, in materia di assunzioni a tempo parziale nei comuni di montagna).
1. All'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,» sono aggiunte le seguenti: «in forma intermittente, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,»;
b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «4. Ai coltivatori diretti assunti ai sensi del comma 1 spetta il raddoppio della quota parte datoriale alla contribuzione dovuta al fondo pensione complementare prevista del relativo contratto collettivo applicato in azienda.».