Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
Art. 13-bis. – (Libera esecuzione di opere a fini di beneficenza). – 1. All'articolo 71 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Alle associazioni di volontariato previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, è consentita, esclusivamente per gli spettacoli finalizzati alla raccolta fondi per beneficenza nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, la libera diffusione delle opere senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore.».