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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.010. in Assemblea riferita al C. 65-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/09/2016  [ apri ]
13.010.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
  Art. 13-bis. – (Differimento del pagamento rate mutui per i Comuni fino a 5 mila abitanti in condizioni di particolare rigidità di bilancio). – 1. Per il triennio 2016-2018, i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'istituto per il credito sportivo, la cui incidenza comprensiva degli interessi, sul complesso delle entrate correnti, sia superiore al 13 per cento, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Per l'anno 2016 le rate di cui al primo periodo si intendono limitate a quelle non scadute al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui.

ident. 13.025.13.053.