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Legislatura XVII

Proposta emendativa 12.15. in Assemblea riferita al C. 65-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/09/2016  [ apri ]
12.15.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3. Ai piccoli comuni sono devoluti i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in relazione al divieto all'abbandono di rifiuti, di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, per essere destinati alla tutela e alla valorizzazione ambientale del proprio territorio. Le spese sostenute dai comuni per gli interventi di cui al precedente periodo, a valere sui proventi delle sanzioni amministrative devoluti ai medesimi comuni ai sensi del presente comma, sono escluse dai saldi contabilizzati ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, nel limite complessivo sul territorio nazionale di 80 milioni di euro annui. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2016; ai fini della copertura del relativo onere gli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n.  147, come modificati dall'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono incrementati, a valere sulle medesime tipologie di spesa, nella misura di 80 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, dopo le parole: Salvo quanto previsto dall'articolo 3 aggiungere le seguenti: e dall'articolo 12, comma 3.