Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
1. Ogni anno il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, le Regioni e le Film Commission regionali, ove presenti, predispone, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative finalizzate alla promozione cinematografica in favore dei piccoli comuni, anche quale strumento di valorizzazione turistica.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
1. Ogni anno il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nell'ambito degli stanziamenti annuali di bilancio relativi alle proprie attività, d'intesa con l'Associazione nazionale comuni italiani, le Regioni e le Film Commission regionali, ove presenti, predispone un bando finalizzato alla promozione cinematografica in favore dei piccoli comuni, anche quale strumento di valorizzazione turistica.