stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 1.50. in Assemblea riferita al C. 65-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/09/2016  [ apri ]
1.50.
approvato

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti con le seguenti: piccoli comuni, come definiti ai sensi del comma 2, primo periodo.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma,
    secondo periodo, sostituire la parola: predetti con la seguente: piccoli;
    terzo periodo, sostituire la parola: citati con la seguente: piccoli;
   al comma 2, alinea, sostituire le parole da: dei finanziamenti fino a: che rientri con le seguenti: della presente legge, per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti. I piccoli comuni possono beneficiare dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 3 qualora rientrino.
   all'articolo 11,
    al comma 1, sostituire le parole:
comuni di cui all'articolo 1, comma 1, con le seguenti: piccoli comuni;
    al comma 2, sostituire la parola: predetti con la seguente: piccoli;
   all'articolo 12, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: I comuni con le seguenti: I piccoli comuni;
   al Titolo, sostituire le parole: comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici con le seguenti: piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni.