Al comma 2, sopprimere la lettera h).
Conseguentemente, dopo il medesimo comma, aggiungere il seguente:
2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai comuni con popolazione residente fino a 50.000 abitanti comprendenti frazioni con le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c), d), f) o g), limitando gli interventi di cui alla presente legge alle medesime frazioni.