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Legislatura XVII

Proposta emendativa 13.047. in Assemblea riferita al C. 65-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 27/09/2016  [ apri ]
13.047.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere, il seguente:
  Art. 13-bis. – (Norme di semplificazione). – 1. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle amministrazioni centrali, delle Autorità indipendenti e della Corte dei conti, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è predisposto un sistema unico di rilevazione dei dati e delle informazioni che gli enti locali sono tenuti a trasmettere periodicamente in base alla legislazione vigente. Il modello di rilevazione, realizzato mediante tecnologia web, può essere aggiornato ad intervalli non inferiori al biennio. Salvo casi straordinari e specifici, nessuna informazione e nessun dato può essere richiesto agli enti locali al di fuori del sistema unico di rilevazione di cui al presente comma.
  2. Per i comuni fino a 5.000 abitanti, i documenti contabili relativi al bilancio di previsione di cui all'articolo 165 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al titolo VI della parte seconda del medesimo testo unico, sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione e un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell'articolo 160 del medesimo testo unico, applicabili a partire dall'esercizio 2016.