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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.6.  nelle commissioni riunite V-VIII in sede referente riferita al C. 65

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2015  [ apri ]
4.6.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  «1-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, nei comuni di cui all'articolo 2 caratterizzati da alta specificità montana, sono individuate idonee aree di atterraggio per elicotteri, aree logistiche per l'organizzazione di soccorsi in caso di calamità e reti radio di emergenza, al fine di rendere efficienti e tempestivi gli interventi di protezione civile anche in tali comuni. Ai fini dell'equipaggiamento delle aree sono utilizzate le risorse del Fondo per le emergenze nazionali istituito ai sensi del comma 5-quinquies, dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225».