Dopo articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4-bis.
(Sicurezza).
Nell'ambito delle misure di sicurezza in favore degli abitanti dei comuni con meno di 5000 abitanti è previsto un piano triennale per l'installazione di sistemi di video sorveglianza a supporto delle attività di controllo da parte delle forze dell'ordine per prevenire e contrastare fenomeni di microcriminalità.