Proposta emendativa 3.9.
nelle commissioni riunite
V-VIII in sede referente
riferita al C.
65
3.9.
pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2015
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Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2015
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3.9.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente: 4-bis. I comuni di cui all'articolo 2 possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni necessari allo svolgimento dell'attività amministrativa per un valore inferiore a 10 mila euro annui.