Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Le derivazioni di acqua pubblica per usi idroelettrici di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, vengono concesse in via prioritaria:
c) per impianti di produzione che vengono installati in corrispondenza di preesistenti edifici atti allo sfruttamento dell'energia idraulica, la cui realizzazione ed il cui esercizio prevedano il recupero, la ristrutturazione o la manutenzione di detti edifici.
d) per impianti di produzione non superiori ai 200 kw di potenza alle unioni di comuni esistenti sul territorio nel quale si prevede l'installazione.