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Legislatura XVII

Proposta emendativa 25.01.  nelle commissioni riunite V-VIII in sede referente riferita al C. 65

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2015  [ apri ]
25.01.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Strategia nazionale Green Community).

  1. La Presidenza del Consiglio, presso il Dipartimento degli Affari Regionali, d'intesa con i Ministeri dell'Economia e delle Finanze e sentiti il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, il Ministero dei Beni e Attività Culturali, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e il Ministero dell'Ambiente e la Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie locali, promuove la costituzione della Strategia nazionale delle Green Community.
  2. Essa individua il valore dei territori di montagna che intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispone (acqua, boschi e paesaggio in primo luogo) e aprire un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le comunità urbane e metropolitane, in modo da poter impostare, nella fase della green economy, un piano di sviluppo sostenibile, non solo dal punto di vista energetico, ambientale ed economico, nei seguenti campi:
   a) gestione integrata e certificata del patrimonio «agro-forestale» (trading dei crediti derivanti dalla cattura della CO2, gestione della biodiversità, certificazione della filiera legno);
   b) gestione integrata e certificata delle risorse idriche;
   c) produzione di energia da fonti rinnovabili locali (micro-idro, biomasse, eolico, cogenerazione, ecc.);
   d) sviluppo di un turismo sostenibile, capaci di valorizzare le produzioni locali;
   e) costruzione e gestione «sostenibile» del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna;
   f) efficienza energetica e integrazione «intelligente» degli impianti e delle reti;
   g) sviluppo sostenibile delle attività produttive (zero waste production);
   h) integrazione dei servizi di mobilità.

  3. Nell'ambito delle proprie legislazioni di settore, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano individuano modalità, tempistiche e coperture finanziarie sulla base delle quali le unioni dei comuni montani promuovono l'attuazione della strategia nazionale di cui al presente articolo.