Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:
Art. 14-bis.
(Partecipazioni societarie strategiche dei comuni montani con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti).
1. Le disposizioni di cui ai commi 551, 552 e 553 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 non si applicano alle società delle stazioni sciistiche partecipate dai comuni montani con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti che, svolgendo un servizio pubblico, gestiscono impianti di risalita, piste da discesa o da sci di fondo ad alta vocazione sociale e di interesse strategico per l'economia locale o di complementarietà per il richiamo turistico delle stazioni stesse.