Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Per le finalità di cui alla presente legge e fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 2, comma 1, per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione pari o inferiore ai 5.000 abitanti e i comuni, escluso il comune capoluogo, delle aree montane speciali di cui all'articolo 1 comma 3 della legge 7 aprile 2014 n. 56.