Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:
Art. 9-bis.
(Borse di studio per le aree montane e rurali).
1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stabilisce, nell'ambito del propri stanziamenti annuali di bilancio relativi alle attività istituzionali, assegni e borse di studio in favore di giovani laureandi e laureati che si iscrivono a istituti scolastici secondari, corsi universitari, di specializzazione e di alta formazione inerenti la medicina veterinaria, l'enologia, le scienze agrarie, discipline alberghiere, scienze del turismo, a condizione che i medesimi si impegnino, pena la restituzione delle risorse pubbliche assegnate, ad effettuare tali studi, per un periodo di almeno tre anni, in seno a strutture ubicate nelle zone montane e rurali.