Al comma 1, dopo le parole: commercializzazione dei prodotti agroalimentari sono aggiunte le parole: e di prodotti agroalimentari ecologici;
Conseguentemente:
le parole: a chilometro utile, ovunque ricorrenti, sono soppresse;
al comma 2, lettera a), è aggiunto, in fine, il seguente periodo:, in cui le aree di produzione e trasformazione, ancorché ricadenti in più regioni, sono poste a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita o comprese nei territori di comuni confinanti;
al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: b) prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile: i prodotti provenienti da filiera di cui alla lettera a);
al comma 2, la lettera c) è sostituita dalla seguente: c) prodotti agroalimentari ecologici: i prodotti di cui alla lettera b), anche se le aree di produzione e trasformazione sono poste ad una distanza superiore ai 70 chilometri di raggio dal luogo di vendita, provenienti da agricoltura biologica e privi di contaminazioni con organismi geneticamente modificati;